Condotte extralavorative e licenziamento: cosa dice la Cassazione

Condotte extralavorative e licenziamento: cosa dice la Cassazione | Avv. Giorgia Franco

Condotte extralavorative e licenziamento: cosa dice la Cassazione

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Quando una condotta extralavorativa può portare al licenziamento? Che esista una relazione tra il mondo lavorativo e la lotta alla violenza di genere dovrebbe essere ormai un elemento di crescente consapevolezza per chi dirige un’attività imprenditoriale. Il luogo di lavoro rappresenta un microcosmo sociale, dove è davvero possibile contribuire allo sviluppo di un cambiamento culturale verso l’eliminazione di ogni forma di violenza, molestia e discriminazione. Di questa consapevolezza si fa portavoce anche la recente giurisprudenza. Con la sentenza n. 31866 dell’11 dicembre 2024, la Cassazione Civile, sezione lavoro, ha confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente per gravi condotte extralavorative: l’uomo era stato condannato in via definitiva per violenza sessuale, maltrattamenti familiari e lesioni personali ai danni della consorte.

Quando le condotte extralavorative giustificano il licenziamento?

Richiamando un consolidato orientamento, la Corte ha ribadito che il lavoratore non deve soltanto fornire la prestazione richiesta, ma anche astenersi da comportamenti extralavorativi che possano ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario. Non si tratta di un automatismo tra reato e licenziamento: ogni caso va valutato attentamente. Nel caso specifico, la gravità delle condotte – caratterizzate da violenza fisica e psicologica – ha imposto una particolare attenzione da parte del datore di lavoro, anche in ragione delle mansioni svolte dal dipendente: autista quotidianamente a contatto con il pubblico.

Quali responsabilità ha il datore di lavoro?

La Corte ha sottolineato la duplice responsabilità del datore:

  • verso i terzi, ex art. 2043 c.c., circa l’idoneità del personale;
  • verso i dipendenti, ex art. 2087 c.c., garantendo la sicurezza e il benessere organizzativo.

Alla luce di questi principi, la Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la decisione della Corte d’Appello di Milano che aveva già respinto il reclamo.

Condotte extralavorative: un cambio di paradigma nella cultura aziendale

Questa pronuncia si inserisce in un contesto normativo che, grazie alla ratifica della Convenzione di Istanbul (legge n. 77/2013) e della Convenzione OIL 190/2019 (legge n. 4/2021), richiama imprenditori e aziende ad assumersi una responsabilità attiva nella prevenzione della violenza, delle molestie e delle discriminazioni anche nei luoghi di lavoro. Un cambiamento culturale necessario, che passa anche attraverso decisioni coraggiose, come quella oggetto della pronuncia. Se desideri approfondire come tutelare correttamente il tuo ambiente aziendale o necessiti di consulenza specifica in materia di licenziamento per condotte extralavorative, contattami su franco@cclegal.it

Avv. Giorgia Franco

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