TARI e seconde case: nessuna riduzione

TARI e seconde case: nessuna riduzione

TARI e seconde case: nessuna riduzione 1015 558 CC Legal

TARI e seconde case: nessuna riduzione senza previsione del regolamento comunale

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria conferma l’autonomia regolamentare dei Comuni in materia di agevolazioni TARI per le abitazioni dei non residenti.

Con la sentenza n. 494/2/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria ha ribadito un principio di particolare interesse per gli enti locali, in particolare per i Comuni a vocazione turistica: in assenza di una specifica previsione regolamentare, il contribuente non ha diritto a una riduzione della TARI per la seconda casa non occupata stabilmente.

Il principio affermato dalla Corte

La Corte ha confermato che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, commi 639 e seguenti, della legge n. 147/2013.

Il tributo è quindi correlato alla capacità potenziale di produzione dei rifiuti e non all’utilizzo effettivo o saltuario dell’immobile.

Da questa disciplina non discende alcun obbligo per il Comune di introdurre riduzioni tariffarie per le abitazioni dei non residenti.

L’eventuale previsione di agevolazioni o riduzioni rientra nella piena autonomia regolamentare dell’ente, da esercitarsi nei limiti e secondo le scelte discrezionali dettate dall’assetto finanziario del servizio.

Nel caso esaminato, il regolamento TARI del Comune di Loano non prevedeva riduzioni per le seconde case dei non residenti; di conseguenza, il contribuente non poteva vantare alcun diritto soggettivo alla riduzione del 30% della tariffa ordinaria.

Perché il principio è importante per gli enti locali

Sebbene l’importo della singola cartella TARI possa essere contenuto, il principio ha un impatto significativo per molti Comuni, soprattutto turistici, caratterizzati da un’elevata presenza di seconde case.

La decisione:

  • garantisce certezza del gettito e programmazione finanziaria del servizio rifiuti;
  • rafforza l’autonomia regolamentare del Comune nelle scelte tariffarie;
  • evita che riduzioni non previste dal regolamento siano riconosciute in via giudiziale;
  • conferma che il giudice tributario non può sostituirsi all’ente nell’esercizio della potestà regolamentare.

Conclusioni

La sentenza conferma un punto fermo in materia di TARI: non esiste un diritto del contribuente alla riduzione per la seconda casa non occupata stabilmente, se il regolamento comunale non lo prevede.

Le scelte tariffarie appartengono al Comune, nel rispetto della normativa primaria e dei principi generali dell’ordinamento.

Per gli enti locali, soprattutto nei territori a forte vocazione turistica, si tratta di un principio rilevante non solo sul piano del contenzioso, ma anche nella redazione e nella tenuta dei regolamenti TARI.

CC Legal assiste e difende gli enti locali nel contenzioso tributario, con particolare attenzione ai tributi locali e alla corretta applicazione dei regolamenti comunali.

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