DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO NECESSARIO
Quando un operatore economico partecipa ad una procedura di gara ha l’onere di dichiarare di voler far ricorso al subappalto. Trattasi di una facoltà che permette all’impresa, una volta divenuta aggiudicataria ed esecutrice di coinvolgere un soggetto nella realizzazione di una “parte” della prestazione.
Tale dichiarazione, secondo la sentenza del 17 aprile 2026, n. 3053 del Consiglio di Stato, comprende anche il subappalto necessario. La giurisprudenza ha chiarito che la figura del c.d. subappalto necessario o qualificante – che consente ai concorrenti, privi di taluni requisiti, di partecipare alle procedure – persegue l’obiettivo dell’apertura del mercato dei contratti pubblici e della massima partecipazione alle gare, nell’interesse non solo degli operatori economici ma anche delle stazioni appaltanti.
Risolvendo un contrasto interpretativo rinvenibile nella giurisprudenza amministrativa, la sentenza in commento ritiene che la dichiarazione di subappaltare parti di opere appartenenti alle categorie nella misura consentita dalle vigenti disposizioni di legge e al 50% ad impresa qualificata, soddisfa appieno l’onere formale della dichiarazione di subappalto necessario (Consiglio di Stato, n. 820/2024).
Si rileva altresì che il DGUE è costituito da un modello standard che presenta un’unica dichiarazione per il subappalto (“L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?”), rispetto alla quale è possibile fornire una sola risposta positiva, che non contempla la facoltà di specificare se l’impresa intenda ricorrere ad un subappalto di tipo “facoltativo” ovvero ad uno “necessario/qualificante”.
FACOLTA’ DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PUBBLICO
ANAC E PAGAMENTO DIRETTO DEI SUBAPPALTATORI
