PRESCRIZIONE DA VERIFICARE PRIMA DELLA ROTTAMAZIONE

PRESCRIZIONE DA VERIFICARE PRIMA DELLA ROTTAMAZIONE

PRESCRIZIONE DA VERIFICARE PRIMA DELLA ROTTAMAZIONE 1332 825 CC Legal

CTP Milano, sentenza n. 1085/18/2019 e CTR Lombardia, sentenza n. 1183/11/2019,solo per citare le più recenti, confermano la prescrizione in cinque anni per il diritto alla riscossione delle sanzioni erariali.  Considerato che la Rottamazione, così come il Saldo e Stralcio, possono riguardare debiti anche molto vecchi (carichi affidati dal 2000), è opportuna prima dell’adesione una verifica circa l’eventuale compiuta prescrizione dei carichi iscritti a ruolo a titolo di sanzioni.

CTP Milano, sentenza n. 1085/18/2019 e CTR Lombardia, sentenza n. 1183/11/2019, solo per citare le più recenti, confermano che si prescrive in cinque anni il diritto alla riscossione delle sanzioni erariali. Il termine  inizia a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di irrogazione, che per gli omessi versamenti consiste nella cartella di pagamento, e resta quinquennale anche se  l’atto è divenuto definitivo per mancata impugnazione. Peraltro, una volta che la prescrizione è compiuta, questa può essere eccepita in qualsiasi momento, non necessariamente nei confronti del primo atto successivo di riscossione.

Tanto premesso, considerato che la Rottamazione può riguardare debiti anche molto vecchi, essendo stati affidati ad Agenzia Entrate Riscossione sin dall’anno 2000, e considerato altresì  che tramite la Rottamazione si ottiene  lo stralcio delle suddette sanzioni a condizione però di pagare l’intera imposta, appare quindi più che opportuna prima dell’adesione una verifica circa l’eventuale compiuta prescrizione dei carichi iscritti a ruolo a titolo di sanzioni.

  • La disciplina di riferimento.

Ed infatti le sanzioni per omessi o ritardati versamenti di tributi erariali vengono irrogate, nella generalità dei casi, mediante diretta iscrizione a ruolo, come previsto dall’art. 17, comma 3, D. Lgs. n. 472/1997. In conformità al successivo art. 20 del D. Lgs. cit., una volta iscritta a ruolo la sanzione, il ruolo deve essere reso esecutivo nei termini ivi indicati, a pena di decadenza. Successivamente, viene emessa e notificata la cartella di pagamento che, nell’ambito del procedimento sanzionatorio descritto, ha la funzione di portare a conoscenza del destinatario la sanzione iscritta a ruolo a suo carico. A seguito della notifica della cartella di pagamento, la riscossione delle somme pretese a titolo di sanzione, deve poi concludersi entro il termine di prescrizione di cinque anni, come previsto dalla disposizione da ultimo richiamata:

Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni(art. 20, D. Lgs. n. 472/1997).

Tale termine inizia a decorrere dal momento in cui il provvedimento di irrogazione della sanzione (e quindi, nei casi presi in esame dalle pronunce citate, la cartella di pagamento), è divenuto definitivo.

  • La giurisprudenza di legittimità.

Quanto illustrato trova piena conferma nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità, che al riguardo si è espressa nei termini che seguono:

il termine di prescrizione per la riscossione decorre, evidentemente, da quando il provvedimento di contestazione e/o irrogazione è diventato definitivo”(Cass. SSUU, sentenza n. 25790/2009).

Nondimeno, con riguardo al tema della prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni, l’Agenzia delle Entrate (e Agenzia Entrate Riscossione) insistono a ribadire che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento renderebbe le stesse inoppugnabili e definitive al pari di una “cosa giudicata”, con la conseguente applicabilità, alla riscossione delle somme in esse indicate, del termine di prescrizione decennale, previsto per la cosiddetta “actio iudicati”, in luogo di quello quinquennale previsto rispettivamente dagli artt. 20, D.Lgs. 472/1997, e 2948, n. 4) c.c.

Tali considerazioni sono ritenute ormai all’unanimità totalmente errate.

Ed infatti le ipotesi di conversione di un termine di prescrizione infradecennale in quello decennale, sono disciplinate e circoscritte alla fattispecie di cui all’art. 2953 c.c., che di seguito si riporta integralmente:

“I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni” (art. 2953 c.c.).

In conseguenza, alla mancata impugnazione dell’atto amministrativo può far seguito soltanto la definitività e l’inoppugnabilità dell’atto stesso, ma non certo la formazione di una “cosa giudicata”. In tali casi, pertanto, la norma menzionata non può trovare applicazione, come peraltro ribadito anche nella nota e recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella quale si afferma quanto segue:

“è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo […] produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti comunque denominati di riscossione mediante ruolo […] di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass., SSUU, sentenza n. 23397/2016).

  • La giurisprudenza di merito.

E anche le principali Corti di merito, come osservato, hanno ormai assunto, al riguardo, posizioni pienamente conformi a quelle della giurisprudenza di legittimità.

Le pronunce citate (CTP Milano, sentenza n. 1085/18/2019 e CTR Lombardia, sentenza n. 1183/11/2019), confermano peraltro, che una volta che la prescrizione è compiuta, questa può essere eccepita in qualsiasi momento, non necessariamente nei confronti del primo atto successivo di riscossione.

  • Un esempio, per eliminare ogni dubbio.

Una cartella di pagamento viene notificata nel 2010 e diviene definitiva per mancata impugnazione; segue una successiva intimazione di pagamento nel 2016, che tuttavia non viene impugnata; segue preavviso di ipoteca nel 2018, che viene impugnato per eccepire la prescrizione maturata tra la data di notifica della cartella (2010) e la successiva intimazione di pagamento (2016). L’impugnazione è accolta (CTP Milano, sentenza n. 1085/18/2019).

  • In conclusione.

Accertata l’avvenuta prescrizione degli importi pretesi a titolo di sanzioni tributarie (valutazione che deve essere compiuta da un professionista, e per la quale non è affatto sufficiente l’indicazione della data di notifica indicata nell’estratto di ruolo) appare opportuna una riflessione sull’opportunità di aderire alla Rottamazione, la cui convenienza risulterebbe fortemente ridimensionata.

Articoli pubblicati dallo stesso autore sul tema della prescrizione e sulla disciplina della Rottamazione

PRESCRIZIONE CARTELLE, RESIDENZA ESTERA, DETRAZIONE IVA: CASSAZIONE E CORTE DI GIUSTIZIA

SALDO E STRALCIO E ROTTAMAZIONE CARTELLE SPIEGATE SU LIVE SOCIAL

CARTELLE DI PAGAMENTO, NUOVA ROTTAMAZIONE

Giorgio Mangiaracina