PRESCRIZIONE CARTELLE, RESIDENZA ESTERA, DETRAZIONE IVA: CASSAZIONE E CORTE DI GIUSTIZIA

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PRESCRIZIONE CARTELLE, RESIDENZA ESTERA, DETRAZIONE IVA: CASSAZIONE E CORTE DI GIUSTIZIA

PRESCRIZIONE CARTELLE, RESIDENZA ESTERA, DETRAZIONE IVA: CASSAZIONE E CORTE DI GIUSTIZIA 1280 853 CC Legal

Termini di prescrizione delle cartelle, residenza estera, detrazione IVA: una selezione di sentenze interessanti e recenti in materia tributaria della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

 

 

  • Il partner attrae… la residenza fiscale

Stabilire quale sia il paese di residenza, ai fini fiscali, di un individuo, può rivelarsi un’impresa tutt’altro che semplice. Ma se in una coppia uno dei due è residente in Italia, è probabile che anche il partner, ancorché straniero, sia considerato residente ai fini fiscali in Italia. La pronuncia, ormai nota, riguarda un cittadino russo ivi residente, che per l’Agenzia delle Entrate (e anche per la Cassazione) è stato invece ritenuto residente ai fini fiscali in Italia, dal momento che la compagna e convivente risiedeva stabilmente a Milano (Cass., ordinanza n. 26638 del 10 novembre 2017).

 

  • Detrazione IVA anche se non tutti gli adempimenti sono stati rispettati? Si, ma dipende.

 

Il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, essendo finalizzato ad assicurare che l’imposta sia “neutra” per l’operatore economico, non può essere soggetto a limitazioni, e deve essere riconosciuto anche nel caso in cui siano stati omessi alcuni adempimenti formali purché, siano soddisfatti i requisiti sostanziali. Tuttavia, il Fisco può negare il diritto alla detrazione dell’IVA qualora, a causa di tali inadempimenti formali, non sia possibile accertare che siano soddisfatti i requisiti sostanziali  (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 7.3.2018 n. C-159/17).

 

 

  • Prescrizione delle cartelle di pagamento

Il termine di prescrizione delle cartelle di pagamento contenenti, ad esempio, la richiesta di contributi previdenziali e/o sanzioni tributarie, è di cinque (5) anni, anche se queste non sono state impugnate nel termine previsto (in genere 40 o 60 giorni dalla notifica). La prescrizione potrà essere fatta valere con l’impugnazione dell’atto successivo (intimazione di pagamento, preavviso di fermo, pignoramento). In altri termini, la mancata impugnazione della cartella di pagamento non determina la conversione del termine di prescrizione dei crediti in essa contenuti, che restano legati alla natura del credito (Cass. SS.UU., sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016).

 

 

Avv. Giorgio Mangiaracina