SUBAPPALTO NEI CONTRATTI PUBBLICI, NOVITA’

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SUBAPPALTO NEI CONTRATTI PUBBLICI, NOVITA’

SUBAPPALTO NEI CONTRATTI PUBBLICI, NOVITA’ 1280 853 CC Legal

Subappalto nei contratti pubblici, la “Legge Europea” modifica l’art. 105 comma 4 del D.lgs. 50/2016.

La Legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020”, pubblicata in GU Serie Generale n. 12 del 17.01.2022, in vigore dal primo febbraio 2022, interviene, tra le altre cose, in materia di subappalto modificando l’art. 105 comma 4 del D.lgs. 50/2016.

A seguito dell’entrata in vigore delle modifiche normative, l’articolo 105, comma 4 del Codice dei contratti si presenta con questa nuova versione:

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, servizi o le forniture, l’eventuale subappalto compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

  1. a) – abrogata –
  2. b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80;
  3. c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi

e forniture che si intende subappaltare;

  1. d) – abrogata –“.

Con l’abrogazione della lettera a) del comma 4, le stazioni appaltanti dovranno ammettere il subappalto anche nei confronti di operatori economici non aggiudicatari.

La stessa legge interviene altresì abrogando il comma 6, escludendo dunque dall’ordinamento qualsiasi riferimento alla necessità di presentare una terna di subappaltatori nell’ambito dei contratti pubblici

Avv. Marco Porcu

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