Secondo quanto previsto dal Tar Puglia, sede di Lecce, con la sentenza del 9 aprile 2026, n. 577, il contratto di avvalimento è il contratto mediante il quale un’impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane strumentali per tutta la durata dell’appalto.
Lo stesso risulta disciplinato dall’art. 104 del D.lgs., 31 marzo 2023, n. 36 che, al primo comma, dispone che il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità; il successivo comma 4 poi, prevede che l’operatore economico debba allegare alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica.
L’art. 101, 1 comma, lett. a), del sopra citato D.lgs. 36 del 2023 ammette il ricorso al soccorso istruttorio al fine di consentire la produzione del contratto di avvalimento sempre che lo stesso risulti da un documento avente data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.
La medesima norma, poi, dispone la sanabilità della mancata produzione del contratto di avvalimento, mediante soccorso istruttorio “a condizione che esso sia stato stipulato prima del termine di presentazione delle offerte e che tale circostanza sia comprovabile con data certa”.
Ne consegue:
– la possibilità per un operatore economico di utilizzare, ai fini della partecipazione alla gara pubblica in esame, i requisiti di altro soggetto non partecipante purché il contratto di avvalimento abbia data certa ovvero risulti sottoscritto in data antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
– la sanabilità, mediante il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, della sola incompletezza documentale e non anche della mancata sottoscrizione di uno dei contraenti.
I giudici amministrativi ritengono dunque illegittima l’esclusione di un concorrente che non abbia depositato in gara un contratto di avvalimento nativo digitale e/o sottoscritto con firma digitale.
