In materia di superbonus 110, ecco una sintesi delle più interessanti risposte rese dall’Agenzia delle Entrate nel corso di “Telefisco” del 27 ottobre 2020.
- Domanda: se un edificio è composto da 5 abitazioni e 3 box pertinenziali, si possono considerare come 8 unità immobiliari su cui calcolare l’ammontare massimo delle spese agevolate?
Risposta: si, le pertinenze (in questo caso i box) sono considerate unità immobiliari che concorrono a determinare l’ammontare massimo delle spese ammissibili, conformemente a quanto già previsto in materia di ecobonus e sismabonus per gli interventi sulle parti comuni. Pertanto, se l’edificio dispone di 5 abitazioni e 3 box, ai fini del superbonus si contano 8 unità immobiliari.
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- Domanda: nel caso di intervento sull’impianto termico centralizzato, concorrono alla determinazione della spesa massima ammissibile anche le pertinenze non servite dall’impianto termico (ad esempio i box auto non riscaldati)?
Risposta: in conformità a quanto già previsto in materia di ecobonus e sismabonus, si ritene che concorrano alla determinazione della spesa massima anche le pertinenze, anche se non servite dall’impianto di riscaldamento.
SUPERBONUS 110, QUALI SONO I MASSIMALI DI SPESA E DI DETRAZIONE?
- Domanda: anche le singole unità immobiliari che compongono l’edificio devono conseguire un miglioramento di due classi energetiche?
Risposta: il Decreto Rilancio, art. 119, comma 3, dispone che ai fini della spettanza dell’agevolazione, gli interventi “trainanti”, anche unitamente agli interventi “trainati”, devono far conseguire il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio. Oggetto di miglioramento energetico è dunque l’edificio e non la singola unità immobiliare in caso di condominio, mentre è la singola unità immobiliare solo in caso di edificio plurifamiliare.
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- Domanda: con quale documento posso dimostrare che l’intervento “trainato” è stato eseguito durante l’esecuzione dell’intervento “trainante”, se è la medesima impresa che fattura entrambi gli interventi a SAL?
Risposta: è sufficiente una attestazione rilasciata dalla stessa impresa che esegue i lavori.
SUPERBONUS 110 COME FUNZIONA LO SCONTO IN FATTURA?
- Domanda: nel caso in cui al termine dei lavori agevolati con il superbonus un edificio unifamiliare sia frazionato in due unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, il superbonus si calcola sulla situazione iniziale (edificio unifamiliare) oppure su quella finale (due unità immobiliari indipendenti)?
- Domanda: nel caso in cui al termine dei lavori agevolati con il superbonus due unità immobiliari non funzionalmente indipendenti siano accorpate in un edificio unifamiliare, il superbonus si calcola sulla situazione iniziale (e quindi non spetta) oppure su quella finale (e quindi spetta)?
Risposta: nei casi sopra illustrati, di divisione o accorpamento di unità immobiliari, ai fini della spettanza e della determinazione del superbonus è rilevante unicamente la situazione di partenza, e quindi le unità immobiliari risultanti in catasto alla data di inizio dei lavori.
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- Domanda: l’unico proprietario di un intero edificio in condominio, per accedere al superbonus, può trasferire al figlio, tramite donazione fatta prima dell’inizio dei lavori, la proprietà di una unità immobiliare all’interno del condominio creando così la pluralità di proprietari necessaria per godere dell’agevolazione?
Risposta: se il proprietario di un intero edificio composto da più unità immobiliari distintamente accatastate, dona al figlio, prima dell’inizio dei lavori, una unità immobiliare, si crea una pluralità di proprietari e si possono realizzare gli interventi sulle “parti comuni” (mentre in caso di unico proprietario non ci sarebbero “parti comuni” sulle quali intervenire).
DEMOLIZIONE DI EDIFICI ABUSIVI E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
- Domanda: se si esegue un intervento trainante sulle parti comuni di un edificio condominiale, il soggetto che possieda 4 appartamenti all’interno di quel condominio, potrà eseguire i lavori trainati su tutti e 4 gli appartamenti (ad esempio, sostituendo gli infissi in ognuno dei suddetti appartamenti)?
Risposta: no, perchè è possibile usufruire dell’agevolazione soltanto per gli interventi su due unità immobiliari (art. 119, comma 10, Decreto Rilancio), mentre per quanto riguarda le parti comuni, è possibile usufruirne senza alcun limite.
Per ogni ulteriore informazione con riguardo al superbonus 110, contattateci tranquillamente.
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