APPALTI PUBBLICI SOLO DIGITALI DAL 18 OTTOBRE 2018

APPALTI PUBBLICI SOLO DIGITALI DAL 18 OTTOBRE 2018

APPALTI PUBBLICI SOLO DIGITALI DAL 18 OTTOBRE 2018 650 455 CC Legal

Dal 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando esclusivamente mezzi di comunicazione digitali.

L’articolo 40 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, (c.d. Codice dei contratti pubblici).

L’articolo 40 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, (c.d. Codice dei contratti pubblici), dispone l’uso obbligatorio dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture.

Tale disposizione, stabilisce

  • al primo comma, che le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra privati e stazioni appaltanti nell’ambito delle procedure svolte da centrali di committenza devono essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, così come previsto dall’articolo 5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 5, c.d. Codice dell’amministrazione digitale;
  • al secondo comma, prevede invece una precisa indicazione temporale sugli obblighi previsti per tutte le stazioni appaltanti, che a partire dal 18 ottobre 2018 per comunicazioni e scambi di informazioni relativi alle procedure del Codice, devono utilizzare esclusivamente mezzi elettronici.

La nota dell’ANCI.

L’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), è intervenuta a seguito dell’entrata in vigore del suddetto obbligo con il comunicato del 19 ottobre 2018, al fine di rendere delle indicazioni operative per l’utilizzo, divenuto ormai obbligatorio dei mezzi di comunicazione elettronici.

In primo luogo, l’ANCI delinea il panorama giuridico di riferimento, costituito non soltanto dall’articolo 40 del Codice (norma di derivazione comunitaria), ma anche dagli articoli 44, 52, 54 e 58.

L’articolo 44, rimanda ad un decreto ministeriale contenente le modalità di digitalizzazione delle procedure (anche attraverso l’interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni), la cui adozione non risulta al momento ancora avvenuta.

L’articolo 52, invece, si occupa di disciplinare le regola applicabili alle comunicazioni. Nella prima parte, questo articolo richiama la necessità che strumenti e dispositivi elettronici in uso alla pubblica amministrazione debbano avere carattere non discriminatorio, debbano essere comunemente disponibili e compatibili con i prodotti di telecomunicazioni generalmente in uso e non devono limitare l’accesso degli operatori economici alle procedure di aggiudicazione.

La seconda parte della norma, introduce invece delle deroghe all’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazioni elettronici in ipotesi tassative, ovvero:

  1. a causa della natura specialistica dell’appalto. In tal caso l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiede specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
  2. a causa della natura specialistica dell’appalto. In tal caso l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiede specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
  3. se i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l’offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;
  4. nel caso in cui l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
  5. se i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
  6. quando l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso.

Le conclusioni dell’ANCI.

Nella sua nota, l’ANCI, analizzando il disposto degli articoli 40 e 52, in rapporto con quanto previsto dall’articolo 58, rubricato “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione”, stabilisce che il ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici non obbliga le stazioni appaltanti all’utilizzo delle procedure telematiche. Le stazioni appaltanti potranno quindi utilizzare sistemi informatici specifici riguardanti la ricezione e la trasmissione della documentazione e informazioni di gara.

Si ritiene infine che, in assenza di una piattaforma di e-procurement  (propria o convenzionata, o di soggetti aggregatori),  ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara, le stazioni appaltanti possano ancora ricorrere a soluzioni alternative, quantomeno in attesa della piena implementazione degli strumenti telematici sicuri.

Avv. Marco Porcu

In materia di appalti pubblici si vedano anche i seguenti articoli, pubblicati di recente su questo sito a cura dello stesso autore:

SOCIETA’ COSTITUITE DA UNIVERSITA’ O DA ENTE DI RICERCA: EVIDENZA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOCIO PRIVATO;

RUP E PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA; SOCCORSO ISTRUTTORIO; TERNA SUBAPPALTATORI.

 

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