Il Tar Sardegna, con la sentenza del 10.11.2025, n. 986, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria, ha affermato che il termine prescrizionale per le sanzioni edilizie non è quello ordinario di cui all’art. 2946 c.c., ma quello quinquennale stabilito dall’art. 28, l. 689/1981, applicabile ex art. 12 della stessa legge a tutte le sanzioni amministrative di tipo afflittivo e che il termine di prescrizione della sanzione irrogata per ritardato pagamento del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione (C.d.S., Sez. VII, n. 4325 del 28.4.2023; v. anche T.A.R. Sardegna, n. 555/2023; T.A.R. Veneto, n. 1412/2023; C.d.S., n. 10506/2022; id., n. 833/24; id., n. 5441/2024; id., n. 6909/2023).
L’obbligazione concernente la sanzione sugli oneri di urbanizzazione è infatti “distinta ed autonoma rispetto a quella avente per oggetto i predetti oneri, considerato, anche, che le rispettive causali sono diverse così come i corrispondenti crediti che, in quanto diritti eterodeterminati, sono soggetti a differenti termini di prescrizione, ovvero: decennale per quanto attiene agli oneri di urbanizzazione (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 08/07/2014, n. 1168), e quinquennale per quanto attiene alle annesse sanzioni per tardivo pagamento dei primi (T.A.R. Campania – Napoli, sez. VIII, 16/04/2014, n. 2170; T.A.R. Umbria, 20/12/2013, n. 567)” (T.A.R. Lombardia-Milano, n. 930 del 19.3.2025, che richiama T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, n. 67/2025)”.
Avv. Marco Porcu –porcu@cclegal.it
