La giurisprudenza ha osservato che se è vero che la difformità dell’offerta rispetto alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara per i beni da fornire può risolversi in un aliud pro alio idoneo a giustificare, di per sé, l’esclusione dalla selezione anche in assenza di una espressa comminatoria espulsiva, tuttavia, questo rigido automatismo opera nel solo caso in cui le specifiche tecniche previste nella legge di gara consentano di ricostruire con esattezza il prodotto richiesto dall’Amministrazione e di fissare in maniera analitica ed inequivoca determinate caratteristiche tecniche come obbligatorie, e quindi laddove la disciplina di gara preveda qualità del prodotto che con assoluta certezza si qualifichino come parametri di conformità minimi ed essenziali.
Viceversa, laddove questa certezza non vi sia e sussista al contrario un margine di ambiguità circa l’effettiva portata delle clausole del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività – intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità – delle cause di esclusione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 3084 del 2020 e 10210 del 2023).
Nel caso sottoposto all’attenzione del Tar Molise (sentenza del 15.12.2025, n. 379), un’impresa concorrente era stata prima esclusa dalla procedura e poi riammessa (e dichiarata aggiudicataria) a seguito di apposita istanza tesa a dimostrare la sussistenza nei prodotti da essa offerti di caratteristiche equivalenti rispetto a quelle previste nei documenti di gara.
La seconda in graduatoria impugnava la decisione della stazione appaltante di riammettere la società e la conseguente aggiudicazione sul presupposto che il principio di equivalenza non potesse applicarsi alle caratteristiche minime di partecipazione.
I giudici amministrativi, respingendo il ricorso, dichiarano che il principio di equivalenza, trovando basi solide nelle ineludibili e fondamentali esigenze di tutela della concorrenza e “par condicio” (T.A.R. Lazio, Sez. III-quater, n.16215/2025), possa ricevere applicazione (in tutte le fasi della gara) indipendentemente dalla presenza di espressi richiami ad esso nella lex specialis. La Commissione può inoltre effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del singolo prodotto al requisito previsto di volta in volta dalla lex specialis (cfr., ex multis, T.A.R. Sicilia, Sez. I, 27/06/2024, n. 2083; Cons. St., Sez. V, 15/02/2024, n. 1545; T.A.R., Marche, Sez. II, 4/03/2024, n. 207; da ultimo, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 24/10/2025, n. 1717).
