OMESSA RISPOSTA AL QUESTIONARIO, NESSUNA DECADENZA PROCESSUALE

OMESSA RISPOSTA AL QUESTIONARIO, NESSUNA DECADENZA PROCESSUALE

OMESSA RISPOSTA AL QUESTIONARIO, NESSUNA DECADENZA PROCESSUALE 1952 1680 CC Legal

L’omessa risposta al questionario inviato dall’Agenzia delle Entrate non produce alcuna decadenza automatica, e non impedisce al contribuente di produrre e far valere, in sede processuale, documentazione giustificativa delle spese sostenute.

E’ il principio stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sentenza n. 5270/8/2019, che in riforma della pronuncia resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Como ha accolto l’appello del contribuente, difeso dall’avv. Giorgio Mangiaracina e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

In primo grado le – giuste – ragioni del contribuente non erano state prese in considerazioni dal giudice unicamente perché il contribuente, pur avendo ricevuto il questionario da parte dell’Agenzia delle Entrate, non vi aveva dato risposta. In conseguenza si era verificata la decadenza prevista dal terzo comma dell’art. 32, D.P.R. n. 600/1973, che appunto prevede che “le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti degli uffici, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa e contenziosa”.

La Commissione Tributaria Regionale, condividendo integralmente il motivo d’appello proposto sul punto dal contribuente, ha invece stabilito che “L’omesso riscontro al questionario non impedisce al destinatario di far valere e produrre documentazione a giustificazione delle spese sostenute anche in sede processuale, stanti non solo esigenze di rispetto del principio di capacità contributiva a presidio di valori di rango costituzionale ma anche l’assenza in capo a tale questionario di alcun avvertimento circa la verificazione di eventuali conseguenze pregiudizievoli, in caso di mancata risposta, da parte del contribuente

Nel caso concreto non si è pertanto verificata la decadenza di cui all’art. 32 cit., ed il ricorso del contribuente è stato accolto, con la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.

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