DEMOLIZIONE DI EDIFICI ABUSIVI E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

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DEMOLIZIONE DI EDIFICI ABUSIVI E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

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Nel procedimento amministrativo avente ad oggetto la demolizione di edifici abusivi, l’eventuale mancata notifica dell’ordinanza nei confronti di tutti i comproprietari non inficia la validità del procedimento (Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione II, sentenza dell’11 luglio 2019, n. 1444).

di Marco Porcu

 

[COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DI EDIFICI:APPALTARE I LAVORI IN SICUREZZA]

 

Nel procedimento amministrativo avente ad oggetto la demolizione di edifici abusivi, l’eventuale mancata notifica dell’ordinanza nei confronti di tutti i comproprietari non inficia la validità del procedimento. Si tratta infatti di attività di natura vincolata che non prevede particolari garanzie di natura partecipativa nei confronti dei responsabili dell’abuso, soprattutto quando questi soggetti non hanno avuto alcun ruolo nell’ambito dell’attività edilizia e/o urbanistica ritenuta illegittima. Questi i principi espressi dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione II, con la sentenza dell’11 luglio 2019, n. 1444.

 

[PROROGA PERMESSO DI COSTRUIRE E TITOLI EDILIZI: CURA ITALIA]

 

Nel caso in esame, un’amministrazione comunale del cosentino ordinava alla società comproprietaria di un immobile di particolare pregio naturalistico, la demolizione di alcune opere ritenute abusive, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, che sanziona gli interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali.

Tale società veniva quindi considerata unica responsabile degli abusi contestati, escludendo così qualsiasi tipo di coinvolgimento dell’altra società comproprietaria.

Accertata la mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire, il Comune avvisava il privato che «tale accertamento costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari del bene, dell’area di sedime e di quella pertinenziale, non superiore a dieci volte la superficie utile costruita».

 

[DECRETO SICUREZZA E SUBAPPALTO ILLECITO: SANZIONI SEVERE]

 

Avverso i citati provvedimenti, la società proponeva ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, fondato su tre censure principali:

  • l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, Legge n. 241/1990;
  • l’omessa notifica del provvedimento a tutti i comproprietari;
  • la mancata valutazione del requisito soggettivo della colpa della società ricorrente.

Per quanto concerne il primo punto, la sentenza richiama il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo il quale “l’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l’emissione dell’ordine di demolizione di cui all’ art. 31, d.p.r. n. 380 del 2001 costituisce attività di natura vincolata e, pertanto, la stessa non è assistita da particolari garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento di cui all’ art. 7 e ss. della l. 241 del 1990 agli interessati” (Cons. Stato, sez. II, 13/06/2019, n. 3971; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2018, n. 1717; Cons. Stato, 29 novembre 2017 n. 5595; Cons. Stato, 12 ottobre 2016, n. 4204; Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2015, n. 3051).

 

[DECRETO CURA ITALIA: LE NOVITA PER GLI APPALTI PUBBLICI]

 

In tale contesto, deve escludersi che ai destinatari del provvedimento recante l’ordine di demolizione debbano essere riconosciute le prerogative connesse alla partecipazione procedimentale, tra cui quella di presentare osservazioni con conseguente obbligo per l’amministrazione di prenderle in considerazione prima di assumere la decisione finale.

Per quanto riguarda, invece, l’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione a tutti i comproprietari, il TAR ribadisce che eventuali censure potrebbero essere avanzate soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è posta, dato che alcun pregiudizio può discendere da tale omissione in capo a chi ha ritualmente ricevuto la notifica del provvedimento (TAR Campania, sez. II, 08/03/2016, n. 1269).

Nel caso in esame, l’amministrazione comunale ha riconosciuto l’estraneità agli abusi edilizi contestati dell’altro comproprietario, omettendo legittimamente di notificargli alcunché.

[RITENUTE NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI]

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la notifica dell’ordinanza di demolizione, in quanto atto recettizio impositivo di obblighi, ne condiziona l’efficacia nei confronti dei suoi diretti destinatari e la relativa omissione ad uno dei comproprietari non reca alcun pregiudizio in capo a chi ha ricevuto ritualmente la notificazione dell’atto (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 7 novembre 2013, n. 4960).

Il comproprietario, avrebbe infatti potuto autonomamente gravare il provvedimento sanzionatorio, facendo valere le proprie ragioni entro il termine decorrente dalla conoscenza dell’ingiunzione.

In ordine alla valutazione del profilo della colpa della società ricorrente, infine, i Giudici amministrativi affermano che la stessa sia desumibile dal fatto che tale società, pur essendo perfettamente a conoscenza dell’ordine di demolizione, non ha comunque provveduto ad adempiere alle relative statuizioni.

Per tali motivi, il ricorso è stato respinto, mentre la particolarità della fattispecie ha determinato la compensazione delle spese di lite.

GARE PER APPALTI PUBBLICI E OBBLIGO DEL SOPRALLUOGO: INDICAZIONI ANAC