CODICE ROSSO: UNA LEGGE PER LA PREVENZIONE A 360 GRADI

CODICE ROSSO: UNA LEGGE PER LA PREVENZIONE A 360 GRADI

CODICE ROSSO: UNA LEGGE PER LA PREVENZIONE A 360 GRADI 1254 836 CC Legal

Oggi, 9 settembre 2019, il Codice Rosso ‘compie’ un mese di vita dalla sua entrata in vigore avvenuta lo scorso 9 agosto 2019  (GU Serie Generale n. 173 del 25-07-2019) e ciò nondimeno presenta già alcune criticità.

di Giorgia Franco

Come noto, il Codice Rosso – ossia la L. n. 69  del 19-07-2019 c.d. CODICE ROSSO – ha introdotto una serie di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale nonché ad altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere: un tema purtroppo ampiamente noto alle cronache giudiziarie per i sempre più frequenti casi di violenza per lo più ai danni di donne.

Quando si configura il reato stalking e come ci si può tutelare?

Oltre a porre in capo alle Forze dell’Ordine l’obbligo di provvedere ad una comunicazione immediata della notizia di reato nonché di procedere senza ritardo al compimento degli atti delegati dal P.M. ponendo a disposizione del medesimo tutta la relativa documentazione, il Codice Rosso ha previsto l’obbligo di audizione della vittima da parte della Procura entro soli tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato.

È del tutto evidente l’intento del Legislatore di favorire una trattazione il più celere possibile di siffatti casi, che spesso vedono coinvolti, loro malgrado, anche minori. Tali disposizioni si scontrano tuttavia con una realtà giudiziaria già congestionata e con risorse limitate (a voler considerare i ‘soli’ Pool specializzati), ingenerando il rischio di un livellamento di situazioni d’intensità e gravità diverse o comunque una difficoltà d’intervento realmente tempestivo nei casi più gravi.

Decreto Sicurezza: sanzioni severe

La nuova normativa ravvisa l’opportunità di un rafforzamento sul fronte della prevenzione introducendo – da un lato – una sanzione ad hoc per la violazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (reclusione da sei mesi a tre anni), – dall’altro – prevedendo che il riconoscimento della sospensione condizionale della pena in caso di condanna per uno dei reati, tra cui maltrattamenti, stalking violenza sessuale, sia comunque subordinato alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

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Forse la vera novità di Codice Rosso non è da ravvisarsi nell’inasprimento delle pena per i reati di maltrattamenti, stalking e violenza sessuale, ovvero nell’introduzione dei reati di revenge porn e di sfregio, quanto piuttosto nell’attenzione rivolta al responsabile di tali condotte e alla presa di coscienza della necessità di un recupero psicologico e sociale del reo attraverso percorsi specifici, che non siano soltanto restrittivi della libertà personale.

In altri termini, ci si è avveduti che una prevenzione efficace deve operare su un duplice fronte.

Il primo riguarda la vittima e l’acquisizione di consapevolezza da parte della stessa del proprio ruolo: tale fronte è teso ad una adesione spontanea e consapevole da parte della vittima all’intero percorso processuale, di cui la denuncia è solo l’inizio, evitando che la stessa possa abbandonare il sentiero intrapreso, perché non si sente supportata o pronta, favorendo un riavvicinamento col reo ovvero avallando inconsapevolmente il riproporsi di situazioni simili.

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Il secondo fronte riguarda il reo ed è finalizzato a favorire sia il riconoscimento da parte di quest’ultimo della illiceità del proprio comportamento (attraverso la condanna), sia l’abnormità sociale e culturale del proprio atteggiamento (mediante un percorso psicologico di ‘rieducazione’, eventualmente attivabile anche in corso di esecuzione pena ai sensi dell’art. 13bis l. 354/1975 come modificato dalla legge qui in commento).

Criticità a parte, è indubbio che con Codice Rosso si è mosso un nuovo importante passo nella lotta alla violenza domestica e di genere.

Avv. Giorgia Franco