SANATORIA DELLE VIOLAZIONI FORMALI E ACCERTAMENTO INDUTTIVO

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SANATORIA DELLE VIOLAZIONI FORMALI E ACCERTAMENTO INDUTTIVO

SANATORIA DELLE VIOLAZIONI FORMALI E ACCERTAMENTO INDUTTIVO 1280 853 CC Legal

Rientrano nella sanatoria delle violazioni formali (art. 9, D.L. n. 119/2018), anche le violazioni già constatate e contenute in un provvedimento di irrogazione sanzioni. In ipotesi di accertamento induttivo, la sanatoria potrebbe avere conseguenze rilevanti sulla rideterminazione dell’imponibile e delle imposte.

 

  1. La disciplina della sanatoria delle violazioni formali, in sintesi.

Come è noto, l’art. 9 del D.L. n. 119/2018 (“DL Fiscale”), convertito con modifiche in L. n. 136/2018, ha introdotto la definizione delle irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti tributari, di natura formale (“sanatoria delle violazioni formali”).

Alla luce della disposizione citata, e dell’interpretazione offerta dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 11/E/2019, entro il 31 maggio 2019 è possibile definire le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del DL Fiscale) purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento delle imposte. Come illustrato nella suddetta Circolare, si tratta di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. Nondimeno, si tratta altresì di violazioni suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale.

La sanatoria permette al contribuente di definire tutte le violazioni formali commesse in un medesimo periodo d’imposta, sia nell’ipotesi in cui la violazione non sia stata ancora rilevata, sia nell’ipotesi in cui essa sia stata rilevata in un processo verbale di constatazione o sanzionata in un atto di contestazione o di irrogazione sanzioni, sempre che il rapporto non si sia già esaurito.

La sanatoria delle violazioni formali è subordinata all’osservanza, da parte dell’interessato, dei seguenti adempimenti:

  1. versamento delle somme dovute (200 Euro per ogni periodo d’imposta, da pagare entro il 31 maggio 2019);
  2. rimozione, laddove possibile, delle violazioni formali commesse.

 

  1. Rapporti tra alcune violazioni formali e accertamento induttivo.

Si osservi ora che nella sanatoria delle violazioni formali è ricompresa espressamente l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili di cui all’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.

Tale violazione, pur non rilevando direttamente sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione o sul pagamento delle imposte, laddove si traduca in una mancanza di documentazione certa in relazione al reddito del contribuente soggetto a verifica, nondimeno può legittimare l’accertamento induttivo delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA nei confronti di tale contribuente.

Pertanto, ipotizzando che un’impresa nel corso dell’anno 2016 abbia posto in essere la violazione di cui al citato art. 9 del D.Lgs. n. 471/1997, tenendo e conservando in modo irregolare registri e libri contabili, potrebbe trovarsi oggi,

  • da una parte, destinataria di un avviso di accertamento induttivo con il quale, prescindendo appunto dalle risultanze contabili, viene rideterminato il reddito ed il volume d’affari;
  • dall’altra parte, la suddetta violazione formale sarebbe stata rilevata e sanzionata con il provvedimento di irrogazione delle sanzioni annesso al menzionato avviso di accertamento.

 

  1. Possibili effetti della sanatoria delle violazioni formali sull’accertamento induttivo

Tanto premesso, con l’adesione alla sanatoria delle violazioni formali l’impresa in questione potrebbe oggi procedere alla definizione della menzionata violazione formale ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 119/2018,

  1. versando le somme dovute -200 Euro per l’anno 2016 – entro il 31 maggio 2019;
  2. e contestualmente, ripristinando, ora per allora, la corretta tenuta e conservazione della contabilità per l’anno in esame.

A questo punto, una volta versato il tributo dovuto in sede di sanatoria, e rimossi gli effetti della violazione commessa, l’Ufficio dovrà tenere in considerazione libri e registri ai fini della rideterminazione – eventualmente concordata in sede di adesione – dell’imponibile e delle relative imposte.

Appare opportuno precisare che è  attesa una conferma, da parte degli Uffici, circa la percorribilità e la correttezza della condotta illustrata.

Giorgio Mangiaracina

avvocato