BONUS EDILIZI CEDUTI COMPENSABILI IN 5 ANNI: D.L. “CRESCITA”

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BONUS EDILIZI CEDUTI COMPENSABILI IN 5 ANNI: D.L. “CRESCITA”

BONUS EDILIZI CEDUTI COMPENSABILI IN 5 ANNI: D.L. “CRESCITA” 1280 757 CC Legal

Con il D.L. Crescita la cessione del credito d’imposta derivante da Bonus Edilizi all’impresa che realizza i lavori, da diritto ad ottenere uno sconto sul prezzo degli stessi di ammontare pari al valore nominale del credito ceduto. L’impresa può utilizzare esclusivamente in compensazione il suddetto credito, in cinque anni.

 

La Legge di Bilancio per il 2019 aveva confermato tutti i c.d. Bonus Edilizi. Era stata confermata anche la possibilità di cedere il credito derivante dalle suddette agevolazioni, come illustrato in un nostro contributo del 27 febbraio 2019 (Ecobonus e Sismabonus, Possibile cedere il credito di imposta).

 

Ora, con il D.L. “Crescita” (D.L. n. 34/2019) predisposto con la finalità di introdurreMisure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, per gli interventi di efficientamento energetico di cui al articolo 14 del D.L. n. 63/2013 (“Ecobonus”), nonché per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 del medesimo D.L. (“Sismabonus”), il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto dei Bonus Edilizi, per la cessione del relativo credito d’imposta all’impresa che realizza i lavori in questione, ottenendo sul prezzo uno sconto di ammontare pari al valore nominale del credito ceduto. L’impresa può  utilizzare esclusivamente in compensazione il suddetto credito, in cinque quote annuali di pari importo.

Più precisamente, rispetto alla disciplina vigente prima del D.L. Crescita, vengono quindi introdotte le seguenti misure, che si affiancano, senza sostituirle, a quelle già esistenti:

 

  • la cessione è possibile solo nei confronti dell’impresa esecutrice, con esclusione di altri possibili cessionari;

 

  • lo sconto praticato dall’impresa esecutrice dei lavori è di ammontare pari al valore del credito ricevuto (non è quindi possibile acquisire il credito d’imposta per un prezzo inferiore al suo valore nominale);

 

  • l’impresa non può a sua volta cedere il credito a terzi, ma può utilizzarlo in compensazione, in 5 anni, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Tanto premesso, occorre domandarsi se l’incentivo in esame possa effettivamente dare un qualche tipo di impulso all’auspicata Crescita Economica.

 

Al riguardo, dal punto di vista del soggetto committente, considerato che lo sconto sul prezzo è di pari ammontare rispetto al valore del credito ceduto, la misura appare di sicuro interesse, anche tenuto conto che invece, in base alla disciplina vigente prima del D.L. Crescita, il credito può essere acquistato dal cessionario ad un importo – di regola – pari alla metà del valore nominale dello stesso.

 

Dal punto di vista dell’impresa esecutrice, la misura non appare invece altrettanto allettante:

  • anzitutto questa dovrebbe anticipare i costi dell’esecuzione degli interventi (si presume facendo ricorso al finanziamento esterno o alla propria cassa) per un importo pari al credito che le viene ceduto;

 

  • a fronte di questo, l’impresa andrebbe a recuperare l’importo anticipato, sottoforma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, dilazionato nel tempo nei successivi 5 anni;

 

  • un ulteriore limite rilevante è anche rappresentato dal divieto di cedere ulteriormente il credito ricevuto, il che avrebbe permesso invece all’impresa di recuperare in tempi rapidi liquidità di vitale importanza;

 

  • infine, la possibilità di compensare il credito ricevuto, presuppone in linea di massima che l’impresa abbia delle imposte “capienti” da versare; la realtà invece è nel senso che la maggior parte delle imprese di costruzione italiane, negli ultimi anni ha cumulato perdite e incrementato il debito (Relazione ANCE 2019; Report 2018 on the Italian Construction, Architecture and Engineering Industry), mentre poche sono quelle che hanno realizzato un reddito imponibile.

 

Alla luce della attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, assai tesa, della maggioranza delle imprese di costruzioni italiane, dalle micro alle medie (ma anche le grandi, basti vedere il caso Astaldi), è assai probabile che poche saranno quelle concretamente interessate alla misura così come introdotta dal D.L. Crescita.

 

Giorgio Mangiaracina

avvocato