L’ACCERTAMENTO TROVA PACE (FISCALE) ENTRO IL 23 MARZO 2019

L’ACCERTAMENTO TROVA PACE (FISCALE) ENTRO IL 23 MARZO 2019

L’ACCERTAMENTO TROVA PACE (FISCALE) ENTRO IL 23 MARZO 2019 1756 840 CC Legal

La sospensione dei termini derivante dalla presentazione di istanze di accertamento con adesione potrebbe differire fino al 23 marzo 2019 il termine utile per aderire alla pace fiscale. Termine che sarebbe ulteriormente differito in caso di istanza per lo scomputo di perdite pregresse.

 

1. Pace Fiscale per l’avviso di accertamento: ambito di applicazione e vantaggi.

La definizione agevolata degli avvisi di accertamento (“Pace Fiscale“) prevista dall’art. 2 del D.L. n. 119/2018 (“DL Fiscale“) si applica esclusivamente:

  • agli atti del procedimento di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate e
  • dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,

purchè tali atti siano

  • stati ricevuti dal destinatario entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del DL Fiscale;
  • impugnabili e non ancora concretamente impugnati a tale data.

La Pace Fiscale non si applica, invece, agli avvisi di accertamento emessi da altri enti (non si applica, ad esempio, agli avvisi di accertamento emessi dai Comuni per il recupero della Tassa Rifiuti o dell’IMU).

Con l’adesione alla Pace Fiscale, sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi indicati nell’accertamento, con esclusione solo degli importi per

  • sanzioni amministrative;
  • interessi (ad eccezione di quelli previsti dal comma 5 del medesimo articolo);
  • ed eventuali accessori, quali in particolare le spese di notifica.

2. I molteplici termini per aderire alla Pace Fiscale per gli avvisi di accertamento, spiegati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate (con provvedimento del 9 novembre 2018).

L’adesione alla Pace Fiscale per l’avviso di accertamento si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata:

  • entro il termine del 13 novembre 2018, per l’accertamento con adesione eventualmente sottoscritto ma non ancora perfezionato alla data del 24 ottobre 2018;
  • in tutti gli altri casi, entro il termine del 23 novembre 2018 o, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso previsto dall’art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 218/1997.

Si osservi che, in tale ultima ipotesi, il termine tiene conto della sospensione derivante da eventuali istanze di adesione ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del citato decreto e da eventuali istanze per lo scomputo delle perdite di cui agli articoli 42, quarto comma, e 40-bis, comma 3, del D.P.R. n. 660/1973, e articoli 7, comma 1-ter, e 9-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997, presentate entro il 23 ottobre 2018; il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata rinuncia, dall’entrata in vigore del presente decreto, a tali istanze (Provvedimento del 9 novembre 2018 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, par. 2.4).

 

3. Osservazioni conclusive, allo stato degli atti, sul termine per aderire alla Pace Fiscale per l’accertamento.

Alla luce di quanto sopra esposto (in estrema sintesi), la sospensione dei termini derivante dalla presentazione, il 23 ottobre 2018, di una istanza di accertamento con adesione per un atto ricevuto in pari data, potrebbe differire fino al 23 marzo 2019 il termine utile per aderire alla pace fiscale (90 giorni + 60). Termine che sarebbe ulteriormente differito in caso presentazione di istanza per lo scomputo di perdite pregresse.

L’inciso secondo cui “Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata rinuncia, dall’entrata in vigore del presente decreto, a tali istanze” dovrebbe infatti essere inteso nel senso che il contribuente rinuncia a discutere nel merito le suddette istanze, senza interferire tuttavia sulla dilazione dei relativi termini.

Una conferma in tal senso proviene dalla Direzione Provinciale II di Milano dell’Agenzia delle Entrate, che ha correttamente informato una Società destinataria di un avviso di accertamento, la quale aveva presentato istanza di accertamento con adesione il 10 ottobre 2018, che in tal caso il termine utile per aderire alla Pace Fiscale sarebbe scaduto il 9 gennaio 2019.  Si veda al riguardo l’immagine di copertina di questo articolo.

In conclusione, nel caso in cui l’accertamento sia di importo rilevante, appare interessante la possibilità di differire di alcuni mesi l’adesione alla Pace Fiscale (e quindi il pagamento della prima o unica rata) tenendo conto della sospensione derivante da eventuali istanze di adesione.

Giorgio Mangiaracina