AVVISO DI ACCERTAMENTO “DIGITALE”: NULLITÀ IN MANCANZA DEL “CODICE QR”

AVVISO DI ACCERTAMENTO “DIGITALE”: NULLITÀ IN MANCANZA DEL “CODICE QR”

AVVISO DI ACCERTAMENTO “DIGITALE”: NULLITÀ IN MANCANZA DEL “CODICE QR” 1280 682 CC Legal

L’Avviso di Accertamento può essere sottoscritto con firma autografa o con firma digitale. Sulle copie cartacee di un Avviso di Accertamento “digitale”, deve essere apposto, a pena di nullità, il cosiddetto “Codice QR”.

di Giorgio Mangiaracina

 

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  • Avviso di Accertamento: obbligo della firma.

Come è noto, l’Avviso di Accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un funzionario delegato, ed è sanzionata con la nullità dell’atto la mancanza della suddetta sottoscrizione (art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. n. 600/1973).

 

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  • Avviso di Accertamento: tipologie di firma (autografa, a stampa, digitale).

Nell’Avviso di Accertamento, in taluni casi, la firma autografa può essere sostituta con l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile, ma solo per gli atti prodotti da sistemi automatizzati e di carattere seriale (art. 15, comma. 7, D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009). È il caso degli accertamenti delle tasse automobilistiche, delle concessioni governative o dei canoni di locazione non dichiarati, che riguardano cioè controlli seriali e accentrati.

 

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Il D.Lgs. n. 82/2005 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”) ha poi disciplinato, con riguardo ai documenti informatici, l’apposizione e l’utilizzo della firma digitale. La firma digitale consiste non già nell’indicazione del nome e cognome del sottoscrittore, bensì nella creazione di un sistema di chiavi crittografiche che consentono al ricevente di verificare l’autenticità del documento informatico. Il Codice dell’Amministrazione Digitale prevede infatti che il documento informatico firmato digitalmente, sia inviato tramite posta elettronica certificata (“pec”), in modo da consentire al destinatario il controllo immediato dell’autenticità del documento, controllo che avviene automaticamente con l’apertura dello stesso. In conseguenza, quando l’Avviso di Accertamento viene redatto in forma di documento informatico, per poi essere trasmesso via pec, deve quindi essere previamente sottoscritto con firma digitale.

 

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  • Avviso di Accertamento “digitale”, copia cartacea e “Codice QR”.

Qualora invece venga prodotta e notificata una copia cartacea di un Avviso di Accertamento redatto come documento informatico, su tale copia cartacea deve essere apposto un particolare contrassegno (il cosiddetto “Codice QR”), tramite il quale è possibile accedere, via internet, al documento informatico (cioè il documento originale), verificando la corrispondenza allo stesso della copia cartacea. Il contrassegno, in questo caso, sostituisce per legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale sulla copia cartacea (art. 23, Codice dell’Amministrazione Digitale).

 

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  • Avviso di Accertamento digitale: nullità della copia cartacea priva di “Codice QR”.

Tanto premesso, in molti casi accade che l’Avviso di Accertamento, redatto come documento informatico, risulti invece del tutto privo di sottoscrizione, e quindi esposto alla dichiarazione di nullità.

Questo accade nei casi in cui l’atto in questione, ancorché redatto in forma di documento informatico, venga trasmesso al destinatario non già via pec, bensì in copia cartacea, a mezzo posta ai sensi della L. 890/1982. Si tratta quindi di una copia cartacea di un documento digitale, che tuttavia reca soltanto l’indicazione che l’atto è stato “firmato digitalmente”. Al fine di verificare l’autenticità dell’atto e la validità della sottoscrizione, l’atto in questione dovrebbe essere provvisto del Codice QR, così come richiesto dall’art. 23, Codice dell’Amministrazione Digitale.

 

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L’Avviso di Accertamento è però, non di rado, privo del Codice QR, e così il contribuente riceve un atto cartaceo, asseritamente firmato digitalmente, per la cui autenticità è però impossibile qualunque riscontro.Ed in assenza di firma autografa, o di codice QR, manca del tutto la sottoscrizione, che l’articolo 42 del D.P.R. n. 600/1973 prevede a pena di nullità. In conseguenza, l’Avviso di Accertamento è nullo in violazione dell’art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. n. 600/1973, perché privo di sottoscrizione.