SOCCORSO ISTRUTTORIO ED ERRORI MATERIALI

ERRORI MATERIALI

SOCCORSO ISTRUTTORIO ED ERRORI MATERIALI

SOCCORSO ISTRUTTORIO ED ERRORI MATERIALI 1000 696 CC Legal

La commissione di gara è legittimata ad intervenire e correggere eventuali errori materiali presenti nell’offerta economica del concorrente

 

Il soccorso istruttorio. La corretta applicazione del principio del soccorso istruttorio, da una parte impone alla stazione appaltante di intervenire al fine di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con le esclusioni espressamente previste dalla norma (art. 83 comma 9 del Codice dei contratti), dall’altra onera la stessa amministrazione a ricercare l’effettiva volontà del concorrente in caso di errore materiale nella formulazione dell’offerta. Resta fermo che l’eventuale intervento non può comportare alcuna modifica dell’offerta globalmente intesa.

 

La sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 11.01.2018 n. 113. Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici amministrativi, attraverso una mera operazione matematica, effettuata sulla base degli altri elementi contenuti nell’offerta economica, la commissione detraeva dall’importo di gara quello relativo agli oneri di sicurezza, applicando all’importo risultante il ribasso formulato dall’operatore economico.

La sentenza, ribadisce che nella materia degli appalti pubblici vige il principio della immodificabilità dell’offerta, che è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione appaltante, nonché del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura.

Tuttavia, si ritiene ammissibile un’attività interpretativa della volontà dell’impresa partecipante alla gara da parte della p.a., al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta, purchè si giunga ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essi assunti. Le offerte, pertanto, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente.

 

Avv. Marco Porcu