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AGGIORNATE LE LINEE GUIDA SUI COMMISSARI DI GARA

AGGIORNATE LE LINEE GUIDA SUI COMMISSARI DI GARA 1000 662 CC Legal

Con delibera n. 4 del 10 gennaio 2018, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adeguato le Linee Guida n. 5 al D.lgs. 56/2017

 

L’evoluzione normativa. Con il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, il legislatore era intervenuto a vario titolo sul nuovo Codice dei contratti pubblici, sfruttando la delega concessa al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura. Questo intervento, era stato adotatto (in extremis), successivamente alla pubblicazione da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), delle diverse linee guida previste dal Codice, tra cui le Linee Guida n. 5, recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici» (Deliberazione n. 1190 del 16 novembre 2016 – G.U. n. 283 del 3 dicembre 2016).

 

L’intervento di aggiornamento. L’Autorità, si è dunque trovata costretta ad apportare un aggiornamento alle citate linee guida, pubblicando sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018 la Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018.

Da un’attenta lettura della sua relazione illustrativa, si deduce che le “modifiche di maggior impatto” sono le seguenti:

– è stato inserito in Premessa il punto 4 per tener conto dei contratti ad elevato contenuto tecnologico o innovativo, relativi ad attività di ricerca e sviluppo. Per queste tipologie contrattuali, quando ricorrono le ragioni di cui all’articolo 77, comma 3 del Codice, la stazione appaltante dovrà, entro 30 giorni antecedenti il termine per la richiesta, inviare una richiesta motivata all’Autorità per selezionare i componenti anche al proprio interno;

– al paragrafo 1, punto 1.2, lett. c), è stata eliminata la descritta ipotesi sulla modalità di rotazione che verrà meglio esplicitata nel Regolamento di prossima adozione;

– al paragrafo 1, punto 1.5, è previsto l’obbligo, per la stazione appaltante, di comunicare all’Autorità entro 3 giorni l’avvenuta pubblicazione delle informazioni sui componenti della commissione di gara. Il software di acquisizione dei dati ed il Regolamento potranno eventualmente definire un eventuale dettaglio dei dati da comunicare;

– al paragrafo 2, punto 2.3, lett. f), è previsto che tra gli incarichi, l’acquisizione di un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) è valutabile oltre che con riferimento alla contrattualistica pubblica anche in relazione ai settori di competenza;

– al paragrafo 2, punto 2.5, lett. d), diversamente da quanto rilevato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, si prevede espressamente la possibilità dell’assenza di una copertura assicurativa nei casi in cui i commissari siano dipendenti della stazione appaltante che li richiede come componenti interni;

– al paragrafo 2, punto 2.10 la dizione “professionisti” è stata modificata in senso più ampio con quella di “esperti”;

– il paragrafo 3.7, è stato riformulato per chiarire meglio il contenuto della dichiarazione dell’inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione da parte del dipendente pubblico;

– al paragrafo 4, nella parte intitolata “L’iscrizione all’Albo”, è stato inserito il  punto 4.5,  che tiene conto delle verifiche effettuate dalle stazioni appaltanti con le modalità di cui all’art. 216, comma 12 del Codice;

– al paragrafo 4, punto 4.8, è stato specificato l’obbligo di comunicazione da parte delle stazioni appaltanti, in riferimento alla nuova versione dell’art. 216 c. 12 e all’art. 77 c. 9 del Codice, relativamente al mancato possesso dei requisiti o della mancata dichiarazione sull’incompatibilità accertata nella fase di verifica;

– al paragrafo 4, punto 4.12, si è ampliato il riferimento alle cause di “non nominabilità” indicando anche la mancanza dell’autorizzazione al dipendente da parte della stazione appaltante;

– al paragrafo 4, punto 4.15, si è inserita l’esplicitazione che le richieste “da parte di ANAC” comportano l’applicazione dell’art 213 c. 13 del Codice;

– il paragrafo 5, intitolato “Periodo transitorio”, è stato riscritto per dar conto della nuova tempistica legata all’entrata in vigore degli atti propedeutici all’avvio dell’Albo.

 

Avv. Marco Porcu